(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
                         del 29 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione favorisce l'occupazione in lavori socialmente utili,
cosi' come definiti dalla legislazione statale:
   a)  dei  lavoratori  sospesi  con  il   diritto   al   trattamento
straordinario di integrazione salariale;
   b) dei lavoratori in mobilita' e dei disoccupati di lunga durata;
   c)  dei  lavoratori  indicati  dall'art.  25, comma 5, lettera c),
della legge 23 luglio 1991 n. 223.
  2. Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a
favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti  di
cui  al  comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una piu' elevata
qualificazione professionale.