(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 29 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione favorisce l'occupazione in lavori socialmente utili, cosi' come definiti dalla legislazione statale: a) dei lavoratori sospesi con il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale; b) dei lavoratori in mobilita' e dei disoccupati di lunga durata; c) dei lavoratori indicati dall'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991 n. 223. 2. Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una piu' elevata qualificazione professionale.